Difesa d’Ufficio e Gratuito patrocinio nel processo penale: due istituti diversi e spesso confusi.

Massima

La difesa d’ufficio non comporta in alcun modo la gratuità dell’opera professionale, la quale rimane a carico dell’assistito; solo il patrocinio a spese dello Stato – subordinata alla presentazione di apposita istanza e alla verifica del requisito reddituale previsto dal T.U.Spese di Giustizia – determina l’esonero dall’onere economico, sicché la confusione tra i due istituti frequentemente riscontrata nella prassi, incide sulla corretta percezione degli obblighi economici derivanti dal processo.

Nel sistema processuale penale italiano coesistono due strumenti essenziali per garantire l’effettività del diritto di difesa, diritto che la Costituzione qualifica come inviolabile (art. 24 Cost.): la difesa d’ufficio e il patrocinio a spese dello Stato.
Si tratta di istituti spesso confusi nella prassi, ma profondamente diversi per natura, funzione e conseguenze economiche. Una loro chiara distinzione è fondamentale per evitare equivoci particolarmente frequenti tra gli indagati nelle prime fasi del procedimento.

La difesa d’ufficio assolve innanzitutto a una funzione di garanzia: impedire che l’imputato resti privo di difesa tecnica. L’art. 97 c.p.p. impone infatti la nomina di un difensore ogniqualvolta manchi un legale di fiducia. La designazione avviene tramite un meccanismo automatizzato che attinge a un elenco nazionale, assicurando la continuità della difesa e l’assistenza in ogni atto processuale.
È tuttavia decisivo chiarire che la nomina d’ufficio non equivale a una prestazione gratuita. L’avvocato d’ufficio è tenuto a svolgere il mandato, ma ha diritto al compenso professionale, che grava sull’assistito come per qualsiasi altro difensore. Solo l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato può esonerare l’imputato dal pagamento. In assenza di tale beneficio, dunque, il difensore d’ufficio non viene pagato dallo Stato, ma dal cliente, e l’eventuale mancato pagamento può essere oggetto di recupero coattivo.

Diversa è la logica che sorregge il patrocinio a spese dello Stato, istituto di natura costituzionale finalizzato a rimuovere gli ostacoli economici che impediscono ai non abbienti di esercitare pienamente il diritto di difesa. L’accesso al beneficio richiede il rispetto di un limite reddituale fissato dal Testo Unico sulle Spese di Giustizia e la presentazione di una specifica istanza. La valutazione del giudice è circoscritta a verifiche formali, salvo emergano elementi concreti che inducano a ritenere insussistenti le condizioni di legge.
Una volta ammesso, l’interessato è integralmente esonerato dal costo della difesa: sarà lo Stato a sostenere gli onorari del legale – che può essere sia di fiducia che d’ufficio – e le altre spese necessarie.

Appare quindi evidente la differenza strutturale tra i due istituti. Il difensore d’ufficio garantisce la continuità dell’assistenza tecnica, indipendentemente dalle condizioni economiche dell’imputato; il patrocinio a spese dello Stato, invece, ha una finalità economico-sociale, volta a tutelare chi non può permettersi il costo della difesa.
Per questo motivo, l’imputato può essere assistito da un difensore d’ufficio e tuttavia dover pagare la relativa prestazione, se non ottiene il patrocinio. Al contrario, può nominare un difensore di fiducia e, qualora ammesso al beneficio, ottenere che le spese vengano anticipate dall’erario.