(Corte cost. sent. 1 dicembre 2025 (dep. 29 gennaio 2026), n. 10

Guida dopo l’assunzione di stupefacenti: punibile solo se il consumo è in concreto tale da incidere sulla capacità psico- fisica del conducente.

Massima

La sentenza n. 10 del 2026 della Corte costituzionale ha affermato che la nuova formulazione dell’art. 187 codice della strada, come modificata nel 2024, che punisce la guida “dopo aver assunto” sostanze stupefacenti, non è costituzionalmente illegittima purché interpretata in senso restrittivo, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e offensività. La condotta è penalmente rilevante solo quando la guida avvenga in un arco temporale ragionevolmente prossimo all’assunzione, tale da rendere plausibile l’incidenza della sostanza sulle capacità psico-fisiche del conducente. L’oggetto della prova non è più l’effettivo stato di alterazione del singolo, bensì l’accertamento, in prossimità della condotta, della presenza nei liquidi biologici di sostanze che, per qualità e concentrazione, siano astrattamente idonee a determinare un’alterazione, restando esclusa la punibilità del mero consumo pregresso in assenza di un reale o potenziale pericolo per la sicurezza della circolazione.

Con la sentenza n. 10 del 2026 la Corte costituzionale è intervenuta su uno dei profili più controversi della recente riforma dell’art. 187 del Codice della strada, chiarendo i confini entro cui può essere punita la guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti.

Prima della modifica del 2024, la norma incriminatrice richiedeva espressamente che il conducente si trovasse in “stato di alterazione psico-fisica” conseguente all’assunzione di stupefacenti. L’alterazione costituiva quindi un elemento essenziale del reato e doveva essere dimostrata in concreto. Con la riforma, il legislatore ha eliminato tale riferimento, prevedendo che sia punito chiunque si ponga alla guida “dopo aver assunto” sostanze stupefacenti.

Questa nuova formulazione ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale poiché se interpretata in modo letterale, potrebbe condurre a sanzionare chiunque abbia assunto una sostanza in un momento qualsiasi precedente alla guida, anche quando gli effetti siano ormai del tutto cessati. Ciò determinerebbe un’estensione eccessiva dell’area del penalmente rilevante, in contrasto con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e offensività.

La Corte costituzionale non ha dichiarato l’illegittimità della disposizione, ma ha precisato che essa può ritenersi compatibile con la Costituzione soltanto attraverso un’interpretazione restrittiva e costituzionalmente orientata.

La finalità della norma resta quella di prevenire e reprimere condotte di guida che espongano la collettività a un rischio significativo. Di conseguenza, la punibilità deve essere limitata alle ipotesi in cui la guida avvenga in un arco temporale ragionevolmente vicino all’assunzione, tale da rendere plausibile che la sostanza sia ancora in grado di incidere sulle capacità psico-fisiche del conducente.

In altri termini, non è penalmente rilevante il semplice fatto di aver assunto droga in passato, ma il porsi alla guida in una situazione in cui la sostanza possa ancora compromettere attenzione, prontezza di riflessi e capacità di controllo del veicolo, determinando un pericolo per la circolazione stradale superiore a quello normalmente insito in ogni attività di guida.

Sul piano probatorio, ciò comporta che, di regola, debba essere accertata, in un momento temporalmente prossimo alla condotta, la presenza nei liquidi biologici del conducente di sostanze stupefacenti o psicotrope che, per tipo e concentrazione, risultino generalmente idonee a provocare, in un assuntore medio, un’alterazione delle condizioni psico-fisiche.

Il nuovo oggetto della prova non consiste più nella dimostrazione dell’effettivo stato di alterazione del singolo soggetto, ma nell’accertamento della presenza della sostanza nell’organismo e nella valutazione della sua idoneità astratta, in base alla qualità e quantità riscontrata, a determinare un’alterazione psico-fisica.

La decisione della Corte traccia, così, un punto di equilibrio tra l’esigenza di rafforzare la tutela della sicurezza stradale e la necessità di evitare forme di responsabilità penale sganciate da un reale o potenziale pericolo. L’art. 187 c.d.s. non punisce il consumo in quanto tale, ma continua a colpire esclusivamente le condotte di guida che, per le condizioni in cui vengono poste in essere, risultano effettivamente o potenzialmente pericolose.