(Cass. pen., Sez. II, 25 settembre 2025, n. 33657)
Sequestro del cellulare illegittimo se l’acquisizione dei dati è indiscriminata e non motivata

Massima
È illegittimo il sequestro probatorio del telefono cellulare quando l’autorità procedente disponga l’acquisizione indiscriminata dell’intera memoria del dispositivo senza una motivazione specifica, mirata e proporzionata. Il sindacato di legittimità richiede l’indicazione puntuale dei dati da ricercare, dei criteri di selezione, delle ragioni dell’eventuale estensione e delle necessarie perimetrazioni temporali.
La Corte di Cassazione torna a delineare con precisione il perimetro entro il quale può legittimamente muoversi l’autorità giudiziaria nel bilanciamento tra esigenze investigative e tutela della riservatezza. La Suprema Corte ha affermato l’illegittimità del sequestro probatorio di un telefono cellulare qualora l’acquisizione dei dati avvenga in modo indiscriminato e senza una motivazione specifica e proporzionata.
La decisione trae origine da una vicenda esaminata dal Tribunale di Bergamo, che aveva annullato un decreto di sequestro emesso dal Pubblico Ministero nei confronti dei telefoni di alcuni soggetti, finalizzato a verificare eventuali contatti con la persona offesa in relazione a una presunta lettera minatoria. Il giudice aveva rilevato la mancanza di un chiaro nesso di pertinenzialità tra i dispositivi sequestrati e il reato ipotizzato, nonché la violazione del principio di proporzionalità, poiché il decreto autorizzava l’acquisizione indiscriminata di messaggi, fotografie e filmati.
La Cassazione ha ribadito che ogni sequestro di dati digitali deve contenere l’indicazione delle informazioni oggetto di ricerca, dei criteri di selezione, delle eventuali perimetrazioni temporali e delle ragioni che giustifichino un’acquisizione estesa. Tali indicazioni sono necessarie per consentire un controllo effettivo sulla proporzionalità e sulla legittimità della misura.
Il principio sotteso alla decisione muove dalla considerazione dello smartphone non come mero contenitore di dati, ma come vero e proprio archivio personale, intrinsecamente connesso alla sfera privata dell’individuo. La perquisizione e l’acquisizione dei suoi contenuti devono quindi essere sempre conformi ai diritti fondamentali, tra cui la riservatezza e la segretezza della corrispondenza, tutelate dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dall’art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Con la sentenza in commento viene riaffermato il principio secondo cui i sequestri devono essere mirati, circoscritti e proporzionati, escludendo qualsiasi forma di acquisizione generalizzata e priva di un’adeguata giustificazione investigativa. Un richiamo netto a un uso rigoroso degli strumenti probatori, nella consapevolezza che il rispetto dei diritti fondamentali non ostacola l’azione penale, ma ne costituisce il presupposto essenziale di legittimità.